Incidenti domestici: chi è veramente responsabile quando succede qualcosa

Chi risponde se avviene un incidente domestico?

La prima regola è generale: l’art. 2043 c.c. stabilisce che chi cagiona ad altri un danno ingiusto con dolo o colpa è tenuto al risarcimento. Ma nel contesto domestico contano soprattutto le norme speciali sulla custodia e sugli edifici. L’art. 2051 c.c. prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito; l’art. 2053 c.c. attribuisce al proprietario la responsabilità per i danni da rovina dell’edificio, salvo prova contraria circa assenza di difetto di manutenzione o di costruzione.

Tradotto in linguaggio semplice, se l’incidente dipende da una cosa presente in casa — per esempio un cancello malfunzionante, una scala interna insicura, un pavimento lasciato in condizioni pericolose, una mensola che cede o un elettrodomestico installato male — il primo punto da guardare è chi aveva il potere di controllo e di gestione di quella cosa. Se invece il danno deriva dalla rovina dell’edificio o da un grave difetto strutturale, il baricentro tende a spostarsi sul proprietario dell’immobile.

3.1 Proprietario e occupante

Il proprietario risponde, in generale, dei problemi strutturali dell’immobile e, più in generale, dei danni collegati a difetti di manutenzione o di costruzione dell’edificio. Ma sul piano pratico conta anche la custodia concreta: chi usa e governa materialmente gli spazi e le cose può essere chiamato a rispondere del danno da esse provocato, salvo che dimostri il caso fortuito.

Per questo, in una casa abitata dal proprietario stesso, spesso proprietà e custodia coincidono; in altri casi no. La responsabilità viene ricostruita guardando al potere effettivo di controllo sulla cosa che ha generato il danno.

3.2 Casa in affitto: locatore e conduttore

Nella locazione, il locatore deve consegnare la casa in buono stato di manutenzione, mantenerla in condizioni idonee all’uso pattuito e garantirne il pacifico godimento; inoltre deve eseguire le riparazioni necessarie, salvo quelle di piccola manutenzione che restano a carico del conduttore. Se al momento della consegna l’immobile presenta vizi che ne diminuiscono l’idoneità all’uso, il conduttore può chiedere i rimedi contrattuali previsti e, in certi casi, anche il risarcimento del danno.

Il conduttore, però, non è un soggetto passivo. Deve prendere in consegna la cosa e servirsene con diligenza; risponde della perdita e del deterioramento che avvengono nel corso della locazione, anche se derivano da incendio, salvo che provi una causa a lui non imputabile. In sostanza: i difetti originari, strutturali o da manutenzione straordinaria gravano di regola sul proprietario; l’uso scorretto, la mancata cura e la piccola manutenzione gravano sul conduttore.

3.3 Installatore, manutentore, tecnico

Quando l’incidente nasce da un impianto non eseguito a regola d’arte, da una manutenzione negligente o da lavori eseguiti senza il livello tecnico richiesto, può emergere una responsabilità dell’installatore o del manutentore. Il D.M. 37/2008 pretende infatti imprese abilitate, lavori secondo la regola dell’arte e rilascio della documentazione di conformità; se il lavoro non rispetta questi standard, il profilo tecnico può trasformarsi in un profilo giuridico di responsabilità.

3.4 Produttore e venditore del prodotto difettoso

Se il danno dipende non dall’immobile o dalla manutenzione, ma da un prodotto difettoso — per esempio un elettrodomestico che prende fuoco, una presa multipla difettosa o un dispositivo domestico che si rompe in modo anomalo — entra in gioco la responsabilità del produttore prevista dal Codice del consumo. L’art. 114 pone la responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del prodotto; l’art. 117 chiarisce che un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenendo conto, fra l’altro, di presentazione, istruzioni, avvertenze e uso ragionevolmente prevedibile.

3.5 Genitori, figli e organizzazione sicura degli spazi domestici

Quando in casa vivono minori, la sicurezza domestica non riguarda solo impianti, elettrodomestici e prodotti, ma anche il modo in cui gli spazi vengono organizzati dai genitori. Il codice civile riconosce al figlio il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente, e attribuisce a entrambi i genitori la responsabilità genitoriale. Da questo quadro deriva anche il dovere di predisporre un ambiente domestico ragionevolmente sicuro, coerente con l’età, il grado di autonomia e le caratteristiche concrete del minore.

Questo dovere trova un fondamento anche sul piano internazionale. La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo richiede che il minore sia protetto da violenza, lesioni, trascuratezza e trattamento negligente mentre si trova sotto la cura dei genitori o di altri soggetti responsabili, e riconosce ai genitori il compito di fornire guida e protezione in modo coerente con le capacità evolutive del figlio. La casa, quindi, non va considerata sicura in astratto: deve essere resa sicura in rapporto alla fase di crescita del bambino.

Sul piano concreto, questo significa che i genitori hanno un obbligo di prevenzione dei rischi prevedibili: non una sicurezza assoluta, impossibile da garantire, ma una gestione diligente degli spazi e degli oggetti domestici. La distribuzione degli arredi, l’accesso a scale, balconi, finestre, fonti di calore, sostanze domestiche pericolose e oggetti taglienti o instabili deve essere pensata in funzione dell’età del figlio e aggiornata nel tempo, man mano che aumentano mobilità e autonomia.

Sotto il profilo della responsabilità, se un incidente domestico che coinvolge un figlio deriva da una gestione gravemente negligente della casa o da omissioni di cautele elementari, possono emergere profili di responsabilità civile per fatto illecito o per danno cagionato da cosa in custodia. Nei casi estremi, lasciare un minore in una situazione di sostanziale abbandono o privo della cura necessaria può assumere anche rilievo penale. E, in senso riflesso, se una cattiva organizzazione degli spazi consente al figlio minore convivente di arrecare danno a terzi, può entrare in gioco anche la responsabilità dei genitori per il fatto illecito del minore.

3.6 E nei casi più gravi?

Se dall’incidente derivano lesioni o morte, la vicenda può uscire dal solo terreno civile e assumere anche rilievo penale, con possibili ipotesi di lesioni personali colpose o omicidio colposo quando vi siano condotte negligenti, imprudenti o in violazione di norme cautelari. Non ogni incidente domestico diventa automaticamente reato, ma quando c’è una violazione concreta di obblighi di sicurezza la dimensione penale può affiancarsi al risarcimento civile.

Riferimenti essenziali

  • Codice civile – artt. 2043, 2051, 2053, 1575, 1587, 315-bis e 2048
  • Codice del consumo – artt. 114 e 117 (danno da prodotto difettoso)
  • Codice penale – art. 590 (lesioni personali colpose)
  • Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
  • Ministero della Salute – Prevenzione degli incidenti domestici in età infantile
Autore dell’articolo: Luca Stantero